Art. 25.
(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, commi quinto o settimo, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

 

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