1. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, commi quinto o settimo, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».